Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori   misure   per   contenere   e   contrastare    l'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure ((di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) 2 marzo  2021,
((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  52
del 2 marzo 2021, adottato)) in attuazione dell'art. 2, comma 1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto. 
  2. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori  si  collocano  in  zona
gialla, ai sensi dell'art.  1,  comma  16-septies,  lettera  d),  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le  misure  stabilite
per la zona arancione di cui all'art. 1,  comma  16-septies,  lettera
b),  del  medesimo  decreto-legge  n.  33  del   2020.   In   ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di  attuazione  del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'art. 1, comma  457,
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  con  particolare  riferimento
alle persone anziane e alle persone fragili,  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri sono possibili  determinazioni  in  deroga  al
primo periodo e possono essere modificate  le  misure  stabilite  dal
provvedimento di cui al comma  1  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma   2,   del
decreto-legge  n.  19  del  2020,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, ((del presente decreto,))  dall'art.  1,  comma
16, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la  zona
rossa  di  cui  all'art.  1,  comma  16-septies,  lettera   c),   del
decreto-legge n. 33 del 2020, si  applicano  anche  nelle  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con  ordinanza  del
Ministro della  salute  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  del
medesimo decreto-legge  n.  33  del  2020,  nelle  quali  l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250  casi  ogni
100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo
monitoraggio disponibile. 
  5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i  Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1((, del presente decreto)): 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
  6. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano  nelle  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona arancione, e' consentito, in  ambito  comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,  una  volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore  5,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino  la  responsabilita'  genitoriale  e  alle   persone   con
disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento  di  cui
al presente comma non  e'  consentito  nei  territori  nei  quali  si
applicano le misure stabilite per la zona rossa. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge  n.  19  del  2020.
((Resta  fermo  quanto  previsto  all'art.  2,   comma   2-bis,   del
decreto-legge n. 33 del 2020.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
                «Art. 2. (Attuazione delle misure di contenimento). -
          1. Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16-septies del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
          COVID-19). - (Omissis). 
                16-septies. Sono denominate: 
                  a) «Zona bianca»,  le  regioni,  di  cui  al  comma
          16-sexies, nei cui territori  l'incidenza  settimanale  dei
          contagi e' inferiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti  per
          tre  settimane  consecutive  e  che  si  collocano  in  uno
          scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
                  b) «Zona arancione», le regioni, di  cui  al  comma
          16-quater, nei cui territori  l'incidenza  settimanale  dei
          contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e  che
          si collocano in uno scenario di tipo 2, con un  livello  di
          rischio almeno moderato, nonche'  le  regioni,  di  cui  al
          comma  16-quinquies,  che,  in   presenza   di   un'analoga
          incidenza settimanale dei  contagi,  si  collocano  in  uno
          scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto; 
                  c) «Zona  rossa»,  le  regioni,  di  cui  al  comma
          16-quater, nei cui territori  l'incidenza  settimanale  dei
          contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e  che
          si collocano in uno scenario  almeno  di  tipo  3,  con  un
          livello di rischio almeno moderato; 
                  d) «Zona gialla», le regioni nei cui territori sono
          presenti  parametri  differenti  da  quelli  indicati  alle
          lettere a), b) e c).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  457,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                (Omissis). 
                457. Per garantire il piu'  efficace  contrasto  alla
          diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro  della  salute
          adotta con proprio decreto avente natura non  regolamentare
          il  piano  strategico  nazionale   dei   vaccini   per   la
          prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  finalizzato  a
          garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale  sul
          territorio nazionale.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
                «Art. 1. (Misure urgenti per  evitare  la  diffusione
          del COVID-19). - (Omissis). 
                2. Ai sensi e per le finalita' di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                  a) limitazione della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                  b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                  c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                  d)  applicazione  della  misura  della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                  e) divieto assoluto di allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                  f); 
                  g) limitazione o sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                  h) sospensione delle cerimonie civili e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                  h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa
          con la Chiesa cattolica  e  con  le  confessioni  religiose
          diverse dalla cattolica, per la  definizione  delle  misure
          necessarie  ai  fini  dello  svolgimento   delle   funzioni
          religiose in condizioni di sicurezza; 
                  i) chiusura di cinema, teatri,  sale  da  concerto,
          sale da ballo, discoteche, sale giochi,  sale  scommesse  e
          sale bingo,  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri
          ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                  l)  sospensione  dei  congressi,  ad  eccezione  di
          quelli inerenti alle  attivita'  medico-scientifiche  e  di
          educazione continua in medicina  (ECM),  di  ogni  tipo  di
          evento sociale e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o
          congressuale,  salva  la  possibilita'  di  svolgimento   a
          distanza; 
                  m)  limitazione   o   sospensione   di   eventi   e
          competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
          pubblici  o  privati,  ivi  compresa  la  possibilita'   di
          disporre  la  chiusura  temporanea  di   palestre,   centri
          termali,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori   e
          impianti   sportivi,   anche   se   privati,   nonche'   di
          disciplinare le modalita' di svolgimento degli  allenamenti
          sportivi all'interno degli stessi luoghi; 
                  n)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
          in  luoghi  aperti  al  pubblico,  garantendo  comunque  la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                  o) possibilita' di disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                  p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13  aprile  2017,
          n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, nonche'  delle  istituzioni  di  formazione
          superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  di   corsi
          professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
          universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali  e
          delle attivita' formative svolti da  altri  enti  pubblici,
          anche territoriali e locali, e da soggetti  privati,  o  di
          altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
          ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita'  in
          modalita' a distanza; 
                  q)  sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                  r)  limitazione  o  sospensione  dei   servizi   di
          apertura al pubblico o chiusura dei  musei  e  degli  altri
          istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.  101  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   nonche'
          dell'efficacia     delle     disposizioni     regolamentari
          sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
                  s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                  t)  limitazione  o  sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                  u)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                  v) limitazione o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                  z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                  aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                  bb)  specifici  divieti  o  limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                  cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                  dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                  ee)  adozione  di  misure  di  informazione  e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                  ff) predisposizione di modalita' di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                  gg)  previsione  che  le  attivita'  consentite  si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                  hh)  eventuale  previsione  di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                  hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                    1) i  soggetti  che  stanno  svolgendo  attivita'
          sportiva; 
                    2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                    3)  i  soggetti  con  patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita' 2. Nelle more  dell'adozione  dei  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
          e con efficacia limitata fino a tale momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di  cui  all'art.  1  possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 della legge  23
          dicembre 1978, n. 833.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  16-bis,  del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
          COVID-19). - (Omissis). 
                16-bis. Il  Ministero  della  salute,  con  frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
          sentito altresi' sui dati monitorati  il  Comitato  tecnico
          scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,  una  o
          piu' regioni  nel  cui  territorio  si  manifesta  un  piu'
          elevato rischio epidemiologico e in cui,  conseguentemente,
          si applicano le specifiche misure individuate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
          19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2020, n.  35,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili
          sull'intero   territorio   nazionale.   Lo   scenario    e'
          parametrato  all'incidenza  dei  contagi   sul   territorio
          regionale ovvero all'incidenza dei contagi  sul  territorio
          regionale unitamente alla percentuale  di  occupazione  dei
          posti letto in area  medica  e  in  terapia  intensiva  per
          pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni
          in una delle zone  individuate  dal  comma  16-septies  del
          presente articolo. Le ordinanze di cui al  secondo  periodo
          sono efficaci per un periodo  minimo  di  quindici  giorni,
          salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
          l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
          allo scadere del  termine  di  efficacia  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei  quali
          sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di  reiterazione.
          L'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
          uno scenario inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le
          misure  restrittive  comporta  in  ogni   caso   la   nuova
          classificazione. Con ordinanza del Ministro  della  salute,
          adottata  d'intesa   con   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate,  in   ragione   dell'andamento   del   rischio
          epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui  al
          decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020,  puo'
          essere in ogni momento prevista, in relazione a  specifiche
          parti     del     territorio     regionale,     l'esenzione
          dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
          verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina  di
          regia di cui  al  presente  articolo  sono  pubblicati  per
          estratto in relazione al monitoraggio  dei  dati  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero  della  salute.  Ferma
          restando  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la  stessa
          e' stata adottata sono pubblicati entro  tre  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  25
          marzo  2020,  n.  19  (Misure  urgenti   per   fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35: 
                «Art. 4. (Sanzioni e controlli). - 1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'art. 1, comma 2,  individuate  e
          applicate con i provvedimenti adottati ai  sensi  dell'art.
          2, commi 1 e 2,  ovvero  dell'art.  3,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          400  a  euro  1.000  e  non  si   applicano   le   sanzioni
          contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice  penale
          o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri
          per ragioni di sanita', di cui all'art. 3, comma 3.  Se  il
          mancato rispetto delle  predette  misure  avviene  mediante
          l'utilizzo di un veicolo la  sanzione  prevista  dal  primo
          periodo e' aumentata fino a un terzo. 
                2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2,  lettere  i),
          m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi'  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
                3.  Si  applicano,  per  quanto  non  stabilito   dal
          presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,  di
          cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art.  2,
          commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
          violazioni delle misure di cui  all'art.  3  sono  irrogate
          dalle  autorita'  che  le  hanno  disposte.   Ai   relativi
          procedimenti si applica l'art.  103  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
                5. In caso di reiterata violazione della disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
                6.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   violazione
          dell'art. 452 del  codice  penale  o  comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di cui all'art. 1,  comma
          2, lettera e), e' punita ai sensi dell'art. 260  del  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo  unico  delle  leggi
          sanitarie, come modificato dal comma 7. 
                7. Al primo comma dell'art. 260 del regio decreto  27
          luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le
          parole «con l'arresto fino a sei mesi e  con  l'ammenda  da
          lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti:
          «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da  euro
          500 ad euro 5.000». 
                8.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
                9.  Il  Prefetto,   informando   preventivamente   il
          Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione  delle  misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74: 
                «Art. 2. (Sanzioni e controlli). - 2-bis. I  proventi
          delle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  relative  alle
          violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto
          accertate successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da
          funzionari, ufficiali ed agenti  dello  Stato.  I  medesimi
          proventi sono devoluti alle regioni,  alle  province  e  ai
          comuni quando le violazioni siano accertate da  funzionari,
          ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle
          province e dei comuni.».